Statuto

 

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria della S.L.I. tenutasi a Genova il 10 novembre 2010, e registrato a Torino il 16 dicembre 2010


Art. 1. Denominazione e sede
La Società Lichenologica Italiana, di seguito indicata con il suo acronimo S.L.I., è una libera Associazione culturale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita a Torino in data 15/10/1994 e regolata a norma degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, nonché del presente Statuto.
La sede legale dell'Associazione S.L.I. è fissata in Torino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, in Via Giolitti, 36.

Art. 2. Scopo
L'Associazione S.L.I. persegue i seguenti scopi:
  • la diffusione ed il progresso degli studi lichenologici;
  • promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero.
    L'associazione S.L.I., per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, promuove varie attività, in particolare:
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di lavoro e di ricerca;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo, anche tramite il proprio sito Internet;
  • attività di comunicazione, informazione e promozione dell'associazione stessa.

    Art. 3. Associati
    L'associazione S.L.I. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono gli scopi e gli ideali e chiedano di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, o tramite iscrizione al sito Internet della S.L.I. versando la quota associativa.
    Gli associati possono essere persone fisiche o giuridiche; in quest'ultimo caso sono rappresentate presso l'associazione dal rappresentante legale o da persona delegata.
    Gli associati si distinguono in:
  • ordinari: persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;
  • studenti: persone fisiche che a fronte di documentata appartenenza a tale categoria (scuole di ogni ordine e grado, universitari, dottorandi) si impegnano a pagare fintanto che perdura in capo agli stessi lo status di studente una quota pari a metà di quella prevista per gli associati ordinari;
  • collettivi: persone giuridiche, enti collettivi sia pubblici che privati (società, associazioni, comitati, ecc.) istituzioni, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota pari al doppio di quella prevista per gli associati ordinari;
  • onorari: persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed al progresso dell'Associazione; essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.
    Gli associati, con la sola esclusione degli onorari, sono tenuti annualmente, al più tardi entro il 31 gennaio, al pagamento della quota associativa.
    Gli associati non in regola con il versamento delle quote associative risultano morosi; potranno sanare la loro posizione entro un massimo di tre anni versando le quote arretrate.
    L'ammontare della quota associativa è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
    La quota associativa, così come gli eventuali contributi associativi, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

    Art. 4. Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
    L'ammissione degli associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo che ne riferisce in Assemblea.
    Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione, con le relative qualifiche, nel registro degli associati ovvero nell'apposito documento, che può avere anche un formato digitale, tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.
    Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
  • dimissioni volontarie;
  • decesso;
  • esclusione;
  • morosità protratta per oltre tre annualità.
    Contro il diniego all'iscrizione o avverso l'esclusione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, all'Assemblea degli associati che decide sul ricorso nella prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

    Art. 5. Diritti e doveri degli associati
    Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio all'associazione, il Consiglio direttivo applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.
    Gli associati hanno diritto, se in regola con il pagamento della quota associativa, a:
  • partecipare all'assemblea e, se maggiorenni, anche di votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;
  • partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  • usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati versando l'eventuale contributo richiesto.

    Art. 6. Fondo associativo e risorse economiche
    Il fondo associativo dell'Associazione è costituito dal capitale associativo, derivante dalle quote versate dagli associati, da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni e da ogni altro acquisto, provento o sopravvenienza a qualunque titolo pervenuta nella disponibilità dell'Associazione.
    L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  • patrimonio associativo;
  • entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
  • entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività occasionali e saltuarie;
  • entrate derivanti dall'organizzazione di mostre, convegni, corsi di carattere lichenologico
  • rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
  • locazione o affitto di beni e immobili;
  • ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dallo statuto e dalla normativa vigente.
    Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, con esclusione dei contributi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di scopi istituzionali, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
    E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    Art. 7. Esercizi sociali e rendiconto economico - finanziario
    Gli esercizi associativi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
    Il Consiglio direttivo, entro il termine del successivo esercizio finanziario, provvede a redigere il rendiconto economico - finanziario relativo all'esercizio precedente che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso disponibile anche sul sito internet almeno 15 giorni prima la data fissata per l'assemblea convocata per la sua approvazione.
    Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

    Art. 8. Organi dell'Associazione
    Gli organi dell'Associazione sono:
  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Sindaci.

    Art. 9. L'Assemblea degli associati
    L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto interno dell'Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa ed è composta da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
    Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, da altro associato da lui delegato, che è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, o da altro associato appositamente nominato, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea e constatare la regolarità della sua convocazione e costituzione.
    In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, quali risultanti dal registro degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza di questi.
    L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati, quali risultanti dal registro degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati, quali risultanti dal registro, e delibera a maggioranza.
    L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, viene comunicato per iscritto o con altro mezzo idoneo a ciascun associato a cura del Presidente o di chi ne fa le veci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, deve contenere l'ordine del giorno dettagliato ed è reso pubblico tramite pubblicazione nel sito Internet della S.L.I..
    Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Sia il delegante che il delegato debbono essere in regola con il pagamento delle quote associative e ciascun associato può farsi portatore di una sola delega scritta.
    Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione del relativo verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente entro 30 giorni dall'assemblea.
    L'assemblea può esser convocata anche fuori dalla sede associativa.

    Art. 10. Compiti dell'Assemblea
    L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il rendiconto economico-finanziario;
  • approva il regolamento interno;
  • delibera l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
  • delibera in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso il diniego di iscrizione o l'esclusione;
  • delibera in ordine all'accettazione ed utilizzazione di eventuali elargizioni, donazioni e lasciti;
  • delibera in ordine ad ogni altra questione relativa alla vita associativa non espressamente riservata ad altro organo associativo.
    L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

    Art. 11. Consiglio direttivo
    Il consiglio Direttivo è composto da un Presidente e quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
    L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata a schede segrete.
    In sede di votazione si procederà in primo luogo all'elezione del Presidente. Quindi, con separata votazione, alla elezione degli altri Consiglieri
    Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.
    I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
    Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza di almeno un terzo degli associati, quali risultanti dal registro.
    Venendo meno un consigliere eletto, a questi subentrerà il primo dei non eletti. Venendo meno il Presidente a questi subentrerà il candidato presidente risultato primo dei non eletti.
    Il Consigliere o il Presidente che dovesse subentrare nel corso del triennio rimane in carica fino alla scadenza del triennio stesso.
    In mancanza di candidati da cooptare e/o in caso di mancanza di più di un consigliere, saranno indette entro 60 giorni nuove elezioni per ciascuna carica vacante.

    Art. 12. Compiti del Consiglio direttivo
    Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
    Esso si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato:
  • dal Presidente;
  • da almeno 3 dei suoi componenti;
  • dal Presidente su richiesta motivata e scritta di almeno il 30 % degli associati.
    Al Consiglio Direttivo competono tutte le funzioni allo stesso espressamente assegnate dal presente Statuto, nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati o ad altri organi dell'Associazione.

    Art. 13. Presidente
    Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
    Egli convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
    In caso di suo impedimento potrà essere delegato un altro consigliere.
    Egli potrà conferire a singoli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo e previo consenso degli interessati.
    Il Presidente nomina, tra i Consiglieri eletti, un Segretario, avente anche funzioni di Tesoriere, che l'assista nell'esercizio delle sue funzioni.

    Art. 14. Organo di controllo
    Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nomina al suo interno un Collegio di Sindaci, con funzioni di controllo contabile e gestionale, composto da due Consiglieri. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo.

    Art. 15. Gruppi di Lavoro
    Potranno essere costituiti, su iniziativa degli associati, dei Gruppi di Lavoro composti da almeno quattro associati interessati ad uno stesso campo di ricerca e/o ad attività didattiche, divulgative e di conservazione della natura. L'attività e la responsabilità dei Gruppi di Lavoro sarà disciplinata dall'eventuale regolamento interno.

    Art. 16. Compensi cariche associative
    Le cariche e gli incarichi associativi a qualunque livello non danno diritto a remunerazione, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

    Art. 17. Modifiche statutarie
    Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei associati.

    Art. 18. Scioglimento dell'Associazione
    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

    Art. 19. Norme di rinvio
    Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
  •  
     
    Accessi dal / Contacts since 19/04/2005: